Vita et militia/ vita in militia
Alimenti sopra i frutti di un feudo, da corrispondersi da parte di chi aveva ricevuto in eredità il feudo agli altri fratelli e sorelle che sullo stesso feudo potevano avanzare delle pretese. “… quanto del detto pupillo, et per esso il detto Tutore, per la vita in Militia sopra il feudo Loco detto Modi et altri membri, sito nel territorio di Rosarni, Borello e Mileto, et per il legato di tumola mille di grano lasciati dal detto quondam Camillo…” (Nr Giuseppe de Ciano di Motta Filocastro, 4.7.1688). “… salva provisione facienda sopra la pretentione di detta Donna Catarina, che aveva fatta Istanza che detta Donna Chiara fosse costretta a dargli l’alimenti, o vero la vita, e militia sopra i frutti di detto feudo, nel caso che dal Sacro Consiglio si fosse giudicato il prezzo del medesimo spettare ad essa Signora Donna Chiara…” (Nr Giuseppe Martello di Stilo, 5.1.1714, allegato a Nr Ignazio Perna di Monteleone, 31.7.1716). “… Quale Feudo pervenne ad esso Signor Don Alfonzo mediante assegnazione e dazione in solutum fattali dal suo germano fratello Signor Don Orazio Toraldo, attuale Barone di detto Calimera, per la sua vita, e milizia in docati venticinque al mese, lasciatali dal di loro commune Padre fu Signor Don Bernardo Toraldo, in forza del suo sollenne Testamento rogato presso gl’atti di Notar Don Francesco Barone di Tropea, e per esimersi esso Signor Don Orazio da detto mensuale livello di docati venticinque, li cederà in solutum il fondo sudetto, coll’obligo di dovere esso Signor Don Alfonzo contribuire annualmente alle di loro communi Sorelle il di loro livello in docati cento sessanta…” (Nr Giuseppe Massara di Rombiolo/ San Calogero, obbligazioni 1787/ 1841, 19.6.1796, folio 34). “… E riguardo alli maschi secondo, et ultra geniti di quelli descendenti chiamati come sopra da me predetto Testatore, che goderanno detto Majorascato, fidecommisso, e primogenitura, vuoglio, ordino, e comando, che quello goderà detto mio fidecommisso sia tenuto, et obligato somministrare alli secondi, et ultra geniti, sopra le rendite di detti miei beni fidecommissati, per sino saranno minori, gl’alimenti, et altre cose nicessarie competentino alla di Loro qualità, e dalla maggiore età in poi, cioè compiti anni diciotto, corrispondere in ogn’anno a ciascheduno d’essi docati sessanta, se saranno più di quattro, ma essendono li medesimo secondo, et ultra geniti quattro, o meno di quattro, sia tenuto, et obligato corrispondere a ciaschedun di loro docati ottanta, vitalizij per loro vita, e milizia, e per ogn’altro potrebbero pretendere, e secondo se anderanno estinguendo, e ciascheduno d’essi si anderà estinguendo, così debba cessare detta annua prestazione…” (Nr Leonardo Montoro di Tropea, 9.6.1741, folio 56 a fronte, allegato).