Vendita ad uso di fiera/ vendita per un sacco d’ossa
Vendita di animali effettuata “per tali quali sono”, secondo l’uso delle fiere, in base al quale, se eventuali difetti dell’animale, o degli animali venivano scoperti in un momento successivo, e se non diversamente pattuito, non potevano invalidare la vendita stessa. “… Sono l’istessi per la vendita d’un giovenco pelo nero, paratura spasa, Chiamato Ficiliere, venduto ad uso di fiera, restando obligato, ed ipotecato il giovenco sudetto pendente la soluzione dell’espressata somma di docati ventinove, e mezzo. Anzi, per magior sicurezza di detto Signor Prestia, esso costituito obliga per la somma sudetta tre suoi bovi…” (Nr Giuseppe Massara di Rombiolo/ San Calogero, obbligazioni 1787/ 1841, 23.9.1792, folio 62). “… Sono l’istessi prezzo di un cavallo di pelo nero, restando espressamente obligato il cavallo sudetto fintanto non lo renderà intieramente pagato della Somma sudetta, quale cavallo esso Annunziato glielo fa franco delli soliti difetti di occhi, filetto, e gambe…” (Nr Giuseppe Massara di Rombiolo/ San Calogero, obbligazioni 1787/ 1841, 24.1.1804, folio 4). “… Sono i medesimi prezzo convenuto, e stabilito d’un giovenco cosentino di mantello olivastro, marcato alla coscia destra, e guancia sinistra, vendutogli dal sudetto Signor di Massara per tal qual è, e da detto costituto di Pontoriero ricevuto con tutto suo piacere, siccome confessa con giuramento||, rinunciando all’eccezione della cosa non consegnata, ed alla futura speranza||, cerziorato||…” (Nr Gregorio Massara di Michelangelo di Limbadi, 14.6.1805). “… E per giusti motivi di esso Illustre Signor Barone Don Orazio Toraldo, (si è determinato, e risoluto) vendere, ed alienare detti bovi al numero di dodeci per un Sacco di ossa, e come suol dirsi ad uso di fiera, a detto di Massara presente, ed accettante…” (Nr Girolamo Maria Catalano di Mileto, 24.1.1817).