Succenso
Il canone dovuto dal succensuario. “… Altro patto espresso, che cessandono detti Censuarij di Lo Moro, e Calafati dal pagamento di detto succeszo di docati quattro per anni tre continui, o vero non osservandono quello sono tenuti, et obligati juxta Jus, et Naturam emphiteuticam||, in tal Caso detta posessione ut supra concessa ricada in commisso, e devoluta a beneficio d’esso Signor di Taccone, una con tutti li meglioramenti, et avanzi fatti in quella per detti Censuarij||, quali pleno jure recaschino, e si devolvino a beneficio d’esso Signor di Taccone…” (Nr Giuseppe Nesci di Dasà/ Monteleone, 1.11.1715).