Riselire

 

Desistere, ritornare indietro. “…  solidariamente s’obbligano e si sottomettono reciprocamente ad una penale di lire Cinquantasei, e centesimi Novantacinque, da cedere a beneficio di quella parte che non controvverrà, né riselirà dalla presente contrattazione, e a danno di quell’altra che controvverrà…” (Nr Achille Scuteri di Vazzano/ Ionadi, 12.12.1867).