Rinuncia ai casi fortuiti
Rinuncia ad avvalersi, a giustificazione del mancato adempimento, del fatto che si sia verificato un accidente, che non abbia origine dalla volontà intenzionale dell’uomo e dalla sua responsabilità per negligenza (“rinuncia a tutti i casi fortuiti, soliti o insoliti, opinati o inopinati, preveduti o impreveduti, divini o umani”).