Rifusa

 

Rifusione; risarcimento di un danno o di un mancato guadagno mediante un pagamento monetario. “… personalmente costituto Geronimo Pulella di Rumbiolo, oggi abitante nella Terra di Calimera, cognito||, il quale sponte, et cum juramento, s’obbliga di dare, e con effetto pagare a Domenico Verdò della Città di Monteleone, presente, eredi||, la somma di ducati dieci, moneta||, metà ad Agosto, e metà ad Ottobre dell’anno entrante 1780, in pace||, non obstante||. Sono i medesimi di rifusa sopra un cavallo di pelo sturno, marcato alla coscia destra e guancia sinistra, guernito di basto, ferra e cavezza, che a titolo di cambio il sudetto Verdò diede ad esso costituto Pulella, il quale confessa aversilo ricevuto, ed in iscambio aver dato al prefato Verdò una somara, o sia asina dello stesso pelo e guernimento, e per eguagliare al valore del cavallo, s’è, in virtù di convenzione, obbligato il Pulella come sopra all’espressata rifusa, rinunciando all’eccezione della cosa non consegnata, in forma||, cerziorato||…”   (Nr Michelangelo Massara di Limbadi, 11.10.1779, obblighi).