Quarteria/ laudemio

 

Imposizione pari alla quarta parte del valore dell’immobile, che l’enfiteuta doveva corrispondere al concedente in caso di alienazione dell’immobile stesso. “…  E perché dette terre erano fondi dotali di detta Soprana Colacchio, e come tali per potersi legittimamente alienare vi era d’uopo il Reggio assenzo, fratanto col decorso del tempo avendosi conosciuto che detti stabili erano di maggior valore, dette parti vennero buonamente fra di loro in convenzione che, ottenuto averebbe detta Soprana detto Reggio assenzo, detto Domenico Massara compratore pagar le dovesse altri docati diecesette, oltre il jus di quartaria già da detto Massara pagato, come disse, a detta Baronal Corte in somma di docati quindici, con restare a carico di esso compratore il peso di pagare detti cenzi perpetui a detta Corte Baronale, servata la forma delle Cautele che ne appariscono…”  (Nr Giovanni Geronimo Marsico di Altilia, abitante a Mileto, 8.1.1752).  “… Ma perché l’accennata Terra del Notaro, che attualmente trovasi, in virtù della aggiudicazione sudetta, in dominio di detta Venerabile Cappella, era soggetta all’annuo cenzo enfiteutico di carlini dieci, dovuti a questa Baronal Corte, dalla medema, nel Decreto di detta aggiudicazione, si è ordinato che si dovesse pagare all’Illustrissimo Signor Barone di questa sudetta Terra, per parte di essi eredi, e successori di ess fu Nicolò, il jus della quarteria, importante la somma di docati quaranta otto, e mezzo, quale poi fu pagata, oltre delle altre spese, per togliersi ogni litiggio, da detta Cappella, quale poi convenne in Corte li sudetti eredi, e successori per detta quarteria, e spesa come sopra fatta, che in unum ascende a docati cinquanta, e mezzo, qual somma essi costituiti eredi, e successori non avendono avuto modo di pagare, si disposero assegnare a detta Cappella in solutum, et pro soluto, ac soluti nomine, li seguenti beni stabili…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 26.7.1757).