Pupillo
In diritto romano, pupillo era chiamato l’orfano di padre di età inferiore ai 14 anni se maschio, ai 12 se femmina. “… E cede, e trasferisce, e rinincia detto Signor Don Saverio Lacquaniti a favore di detti Signori Donna Diana Satriano, e pupilli Don Domenico Antonio, Francesco, e Giuseppe Prestia, figli, ed eredi di detto quondam Don Rosario Prestia, e per essi detto Signor Don Gaetano Prestia loro zio presente, ed accettante, tutte, e qualsivogliano raggioni, azzioni, anteriorità, poziorità, prerogative, e privileggi che detto Signor Lacquaniti acquistati avea sopra li beni, effetti, e persone de’ medesimi, fandogliene del tutto una finale, e generale quietanza, e liberanza con aplia cessione di ragioni translative, et non extinctive||…” (Nr Giovanni Geronimo Marsico di Altilia, abitante a Mileto, 4.3.1749).