Pro rata (temporis)
“Proporzionalmente al periodo di tempo trascorso”, evidentemente allorché questo era inferiore ad un anno. “… Quali annui bullali ducati quattro esso Signor Antonino promette, e si obliga in forma reale, e personale, e tutti li suoi beni||, pagare ogn’anno in fine cujuslibet mensis augusti alla detta Donna Laura, eredi||, con fare lo primo pagamento alla fine di agosto venturo 1757 pro rata temporis per quest’anno tantum, e così poi continuare ogn’anno al pagamento sudetto sin all’estinzione di detto Capitale, facienda in una tanda quandocumque, nulla data temporis praescriptione, in pace||, quia sic||…”(Nr Giuseppe Salesio di Moladi, 26.10.1756). “… con fare il primo pagamento del sudetto annuo Censo bullale in Agosto venturo del presente anno 1758 pro rata, e così dopo ogni anno in detto amese andar continuando, pendente l’affrancazione sudetta, col pagamento di detto capitale unica soluzione||…” (Nr Domenico Antonio Pelaia di Gerocarne, 13.2.1758). “… con incominciare a fare detto pagamento di essi tumoli nove grano bianco in Agosto del presente anno mille sette cento sessanta sei pro rata||, quale rata, per convenzione avuta con detto Signor Taccone fu stabilita per tumoli due, e stuppelli due grano bianco come sopra||, e poi successivamente continuare detto intiero pagamento di essi tumoli nove grano bianco in ogni mese di Agosto in futurum fin tanto non seguirà l’affrancazione da farsi come sopra||…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 10.5.1766).