Prammatica “Odia litium”, sub titulo “de Arbitris”
Prammatica mediante la quale il Re di Napoli proibiva di litigare tra congiunti. “… ed essendosi su di ciò fatti molti atti giudiziarij nella Principal Corte di Mileto, alla fine doppo alcun tempo si interposero persone per risecare, e decidere amichevolmente delle pendenze, accioché le parti Sudette non si dispendiassero col proseguire la già cominciata lite, tanto magiormente che il litigare tra Congiunti viene proibito da Sua Maestà, Dio guardi, con la Pramatica Odia litium de Arbitris, e si sono convenuti del modo seguente…” (Nr Antonio Pistone di Ionadi, 7.1.1748). “… siccome col di loro giuramento si obligano a tenore della Regia Pramatica Odia Litium, Sub titulo de Arbitris…” (Nr Antonio Pistone di Ionadi, 14.3.1767).