Pecunia numeranda
Denaro da consegnare in epoca successiva alla stipulazione dell’atto nelle forme previste dalla legge, cioè nella presenza di un regio giudice per i contratti, il quale doveva contare il danaro con le sue mani ed accertarsi che le monete fossero di giusto peso e di corso legale nel Regno. “… Item in pecunia numeranda li promette dare docati Cento contanti nell’effettuire di detto matrimonio, di moneta usuale di questo Regno…” (Nr Antonino Chiarello del Casale di San Costantino, pertinenze della Terra di Francica, 21.7.1669, folio 23 a fronte).