Patto del ritratto/ patto de redimendo/ patto de retrocedendo/ patto de retrovendendo/ patto di ricompra/ patto di ritratto

 

Clausola contrattuale che rendeva possibile l’esercizio del diritto di riacquisto di un bene da parte di chi in precedenza lo aveva venduto, entro un periodo di tempo ben determinato (un anno, due anni, cinque anni, ecc.), oppure in un qualunque tempo futuro, senza che potesse intervenire mai alcuna prescrizione a motivo del tempo trascorso dal momento della vendita (“quandocumque, nulla data temporis praescriptione”). Di solito il prezzo della ricompra era quello della primitiva vendita, a cui si doveva aggiungere il prezzo dei miglioramenti eventualmente apportati nel frattempo da chi aveva acquistato il bene con il patto della retrovendita.  “… e perché allora la sudetta vendita di Palazzo con giardinetto seguì col sudetto patto de retrovendendo, seu rehedimendo quandocumque, e non libera, habito riguardo che la sudetta Signora Donna Chiara Maria Majuli sua Nepote si riserbò l’istesso patto nel sudetto istrumento di transazzione passò con essa Signora Donna Caterina…” (Nr Ignazio Perna di Monteleone, 31.7.1716, folio 29 a tergo). “… Asseriscono Esse Parti ut Supra come sono più Anni che detto Signor Don Francesco Bisogni tiene, e possiede col patto de retrocedendo a detto Signor Dottor Don Luiggi, e Suoi nepoti, Eredi, e Successori|| della Famiglia Angelieri li seguenti beni stabili, e perpetuo cenzo videlicet…” (Nr Nicola Lo Schiavo di Monteleone, 21.6.1738). “… Con patto che quandocumque, et nulla data temporis praescriptione, essi Signori di Prestia, loro eredi||, abbiano libera facoltà di ricomprarsi detta terra, con restituire a detto Mastro Giuseppe Mirabelli presente, eredi||, li sudetti docati cento unica solutione, in quale caso sia tenuto, ed obligato detto Mirabelli, suoi eredi||, sicome il medesimo con giuramento promette e si obliga, restituire e retrovendere a detti di Prestia, loro eredi||, la sudetta terra tale quale, e senza atti giudiziarij, ma con publico stromento di retrovendita, da notarsi in margine del presente, con che però, ritrovandosi detta terra fatta maesi, o pure seminata, esso di Mirabelli, eredi, debba godersi e seminare li maesi, o pure raccogliersi li seminati nelli tempi dovuti, quia sic||, et cum pacto executivo in forma, alias||…”  (Nr Giovanni Geronimo Marsico di Altilia, abitante a Mileto,11.9.1754).  “… Poi la divisata Signora Donna Laura Mazzara per ducati tre cento comprò da detti Signori Conjugi di Bisogni, e Prestia, col patto ancora de retrovendendo quandocumque, et in perpetuum, nulla data temporis praescriptione, ancorché fussero elassi gli anni trenta, che comunemente stimasi contenere lo stesso patto de retrovendendo, concepito nel modo predetto, senza però detta giunta dittante ancorché fussero elassi gli anni trenta…”  (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 13.9.1780). “… E per giusti mottivi||, detto Signor Frezza, col nome antedetto, et signanter per provedere le urgenze, e necessità di detti Signori di Papaleo, e specialmente le grave Spese che stanno soffrendo per una Causa Civile vertente nel Sagro Regio Consiglio di detto Napoli, si è disposto, e risoluto col nome sudetto vendere, ed alienare a detto Signor Solano qui presente||, non solo detta Terra con detti ulivi, ma pure detto tumolo di grano bianco ut Supra||, col patto, però, de retrovendendo quandocumque, et in perpetuum, nulla data temporis praescriptione, per docati cento sessanta, giusto prezzo dell’accennata Terra, e censo, giacchè questi essendo stati stimati, ed apprezzati, dopo usate l’esatte diligenze, ed oculari ispezioni sulla faccia del Luogo, dall’Esperto Agrimensore di Campagna Francesco Bardaro di Mileto, eletto di comun Consenso da esse Sudette Parti||, per detti docati due cento quaranta, scemato il terzo a favore di detto Signor Solano Compratore, che de jure, et praxi, mediante detto patto de retrovendendo, viene a restare di netto per detti Signori di Papaleo detti docati cento Sessanta…” (Nr Girolamo Maria Catalano di Mileto, 6.5.1804, folio 41 a tergo). “… col patto del retratto, seu ricompra fra lo spazio, e tempo d’anni tre, e non più…” (Nr Vincenzo di Gennaro di Ionadi, 18.3.1822). “… Dichiarano in oltre che, quantunque la facoltà della sudetta ricompra era spirata in Agosto Mille ottocento ventinove, pure per convenzione avuta tra l’estinto Signor Capitano Custorone, ed il sudetto Canonico de Pietro, fu la facoltà istessa prorogata per tutto Agosto Mille ottocento trentuno. Infatti, pria che spirasse il termine sudetto, esso Signor Canonico de Pietro pagò, e restituì la sopradetta Somma di Docati Centoventi, prezzo del giardino venduto, al prefato Signor Don Francesco Capitan Custorone…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 7.7.1832).  Vedasi anche jus luendi.