Patrimonio notariale
Nel Regno delle due Sicilie, a norma dell’articolo 66 della Legge de’ ventitrè Novembre 1819, chi otteneva la nomina a Notajo, per essere ammesso all’esercizio del notariato, doveva avere un patrimonio di ducati duecento, con ipoteca de’ beni immobili. “… Dichiarano amb’esse Parti che il costituito Signor Don Domenico Capria attrovasi da più tempo applicato allo Studio della Legge, aspirando il medesimo di ascendere al ministero Notariale. Un Patrimonio, dunque, gli è necessario, costituito sopra beni Fondi, a’ termini dell’Articolo Sessantasei della Legge de’ ventisei Novembre Mille Ottocento diecianove sul Notariato. Per provvederlo di tanto, la costituita di Lui Ava Paterna Signora Donna Francesca Scundi divenne, in forza del presente Atto, in segno di Sua benevolenza, ed affetto, a fare, siccome fa, Donazione irrevocabile tra i vivi, ed a titolo di Patrimonio Notariale, a favore del prefato di Lei Nipote Signor Don Domenico Capria qui presente, ed in termini espressi accettante, di una Sua Vigna con Palmento, sita, e posta in questo Territorio di Nicotera, in Contrada la Quercia, dell’estensione di Tumolate otto circa, e per quanto è a corpo, e non a misura…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 11.7.1839).