Paraggio

 

Dote che il genitore o, in caso di morte di questo, il fratello maggiore doveva costituire in favore della figlia o della sorella esclusa dai diritti di successione sul feudo, in proporzione alle proprie sostanze. “… dovendosi detta futura Sposa dichiarare contenta di detta dote, come dotata di paragio, et ultra paragium, sicché non possa più pretendere cosa veruna essa e suoi descendenti in futurum ab intestato…” (Nr Giuseppe Nesci di Dasà/ Monteleone, 19.2.1715).