Nisi prius integra pretii facta solutione

 

“Se non effettuato prima l’intero pagamento del prezzo”.  “…  Patto, però, di non sentirsi trasferito il dominio di detto giovenco, nisi prius integra pretii facta solutione||, quia sic||. Ed in caso contrario, sive||, il presente obligo si possa per detto Signor di Massara, eredi||, incusare in ogni Corte, Luogo, Foro||, contra esso costituto di Pagnotta, eredi||, giusta la forma del Rito della Gran Corte della Vicaria, ed eseguirlo, e farlo eseguire a foggia delle pigioni pelle case di Napoli, ed obblighi liquidi di detta Gran Corte, con tutt’i danni||, de’ quali||…” (Nr Gregorio Massara di Michelangelo di Limbadi, 22.9.1805).