Maggiorascato

 

Istituto per cui il patrimonio familiare passava per testamento, come eredità indivisibile, ad un solo parente maschio, normalmente il più vicino di grado, o, in caso di uguale grado di parentela, al maggiore per età.”… Questi sono i beni, che jo predetto Testatore intendo sottoponere, e sottopongo al mio fidecommisso mascolino perpetuo, e vuoglio, ordino, e comando, che niuna persona, che a quella sarà chiamata, o sia mascolo, o sia femmina, principiando dalla prima chiamata sino all’ultima colla di Loro discendenza mascolina, et in mancanza di questa colla di loro discendenza femminina, tanto se sarà detta persona chiamata o in primo luogo, o in secondo, o in terzo luogo, o nelli luoghi infra istituendi ordine successivo in perpetuum, et in futurum, della mia famiglia Mottola, o d’altra famiglia, et li di Loro discendenti mascoli, preferendosi la primogenitura, non potessero, nè potesse in nessun tempo giammai alienare, ipotecare, pignorare, nè dividere il Capitale, e proprietà di detti miei beni fidecommissati nè in tutto, nè in parte, nè per atti fra vivi, nè per atti d’ultima volontà per nessuna causa, nè per costituzione o restituzione di dote, nè per redenzione de’ Cattivi, liberazione de’ Carcerati, proprio vitto, o alimento, nè per censuazione, o permutazione di stabili, o altra cosa più utile, nè per causa di delitto, o Regio Fisco, nè per qualsivoglia altra causa privilegiata, di cui forze fosse stato nicessario averne qui fatto espressa, speciale, et individua menzione, ancorchè intervenisse decreto del Sacro Regio Consiglio, o di qualsivoglia Giudice per supremo che sia anco causa cognita, ne anco per moto proprio del Serenissimo nostro Signore, che Dio guardi, affinchè li detti miei beni fidecommissati in perpetuum, et in futurum si conservassero sempre, et mundo durante nella mia famiglia, e nell’altri in appresso chiamandi, o della mia casata Mottola, o d’altra casata come di sotto si dirà, preferendosi quelli della mia casata Mottola, e la primogenitura mascolina, escuse sempre le femmine, et li mascoli provenienti dalle femmine…” (Nr Leonardo Montoro di Tropea, 9.6.1741, folio 56 a fronte, allegato).  “… perciò esso Don Ludovico Tacconi Testatore colla Sua propria bocca Sponte|| istituisce, nomina, e fa a Sé Suo Erede particolare al Signor Don Francesco Saverio Tacconi, Suo figlio primogenito, di tutti, e Singoli beni contenuti nel Fidecommesso, o sia majorascato di Sua Casa, ed in tutti, e singoli Corpi Stabbili, jussi, raggioni, azzioni, e prerogative Spettanti, e pertinenti a detto Fidecommesso, o sia majorascato, secondo la forma prescritta dal Fondatore del medesimo quondam Reverendissimo Signor Archidiacono Don Filippo Tacconi Seniore, il quale ordinò, ed istituì detto fidecommesso, o sia majorascato, affinché da primogenito a primogenito andassero li beni assegnati in quello, e perciò oggi spettano a detto Don Francesco Saverio Tacconi, come figlio Primogenito de’ Sudetti figli d’esso Testatore, acciò li medesimi beni in detto fidecommesso assegnati, ed addetti, e contenuti, si conservassero sempre nella Sua famiglia, ed andassero Sempre da primogenito in primogenito, e ciò per conformarsi esso Don Ludovico Tacconi Testatore alla volontà del Sudetto quondam Archidiacono Don Filippo Tacconi Suo Zio, fondatore di quello, come dalla Sua istituzione, e fondazione, alla quale esso Don Ludovico Testatore in tutto, e per tutto si rapporta…” (Nr Antonio Pistone di Ionadi, 8.11.1776).