Maesi/ maggese
Antica pratica agricola in base alla quale un terreno, al fine di permettergli di ricostituire le riserve di fertilità, dopo essere stato convenientemente arato, veniva lasciato riposare completamente, senza seminarvi, o piantarvi alcunché, oppure, e in questo caso il maggese era detto verde, o produttivo, veniva occupato da culture foraggiere intercalari, destinate all’alimentazione del bestiame, o al sovescio. Queste colture venivano a maturazione, appunto, nel mese di maggio, il che ha fatto sì che la pratica stessa prendesse il nome di maggese. Se il maggese durava un anno, era detto maggese intero, mentre se durava solo sei mesi era detto mezzo maggese. “… Sia con patto, e condizione espressa, però, che i seminati tutti che si trovano in detta Terra come sopra ceduta||, e li maggesi ancora fatti nell’istessa, restino a favore di esso cedente, suoi Eredi, e Successori||, per raccogliersi li frutti poi tanto di detti seminati, quanto delle vettovaglie seminande in detti maggesi in tempo del maturo||, con dover pagare, però, il medesimo cedente di Pontoriero, suoi Eredi, e Successori||, l’intiero canone predetto di essi tumoli sei di grano bianco come sopra||, maturano in Agosto dell’anno presente mille sette cento ottanta due, e che poi per quello matura solamente negli anni appresso, vada a carica del medesimo Signor Prestia cessionario come sopra, suoi Eredi, e Successori, quia sic|| alias||…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 23.31.1782). “… E come che la terra sudetta si trova tutta maggese, si obliga detto Compratore pagarli al sudetto Venditore, e suo colono, per quanto saranno stimati da due Massari probbi, così convenuti…” (Nr Francesco Laureana di Nicotera, 13.9.1802). “… coll’obbligo espresso ad esso Fittuario di rilasciare il fondo sudetto al terminare dell’affitto metà maggese, e metà restoppie…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 15.9.1829). “… Che il sudetto fondo locato dovrà consegnarsi a detti Coloni metà maggesi, e metà restoppie, e nell’istesso modo dovranno li medesimi Fittuarj restituirlo al terminare dell’affitto…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 16.8.1833). “… Il Sudetto Massaro Antonio Spasaro, accettando il fitto di cui si tratta, e rinunciando a tutti i casi fortuiti ordinari, ed estraordinari, preveduti, ed impreveduti, promette, e si obbliga, anche sotto il suo arresto personale, al quale volontariamente si sottomette, di adempire esattamente alla corrisponzione dell’estaglio nella quantità, qualità, tempo, e luogo di Sopra descritto, non Solo, ma ben anco di sottostare a tutte quelle regole, ed obbligazioni che sono a carico de’ Fittuarj in simili contratti e di sottostare ancora a tutti que’ patti, e condizioni contenuti nel presente contratto di fitto, Senza contravenire in menoma parte, ed al terminare dell’affitto sarà nell’obbligo detto fittuario lasciare le terre sudette metà maggese, e metà restoppia…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 17.7.1838).