Maceria

 

Muro di pietra. “… Succedendo dei danni, o al così detto acquaro, o in qualunque altro Sito del Mulino sudetto, sino alla concorrenza del travaglio di due uomini, la Spesa andar dovrà a carico di esso Fittuario, al di là poi di questo numero gli uomini saranno pagati dal Proprietario, il quale sarà anche obbligato di pagare tutte le Spese occorrenti per la formazione di macerie, o altri ripari di fabrica…” (Nr Domenico Capria di Nicotera, 24.10.1867).