Lustrera

 

Finestra senza imposte e chiusa da un’inferriata, avente il solo scopo di dare luce ad ambienti diversamente poco illuminati. “… Ambe esse parti asseriscono alla presenza nostra|| aver venuto all’infrascritta Convenzione, come eesendosi rovinate alcune mura delle loro case parte Comuni, e parte di esso Signor Don Giuseppe, site nel piano di Santa Caterina, e dovendosi Esse redificare, perché esso Signor Don Giuseppe tiene di bisogno due finestre per Lustrere, quali vengono a sorgere sopra la Scala di esso di Brancia, e però à di bisogno del suo permesso, e tenendo esso Signor Don Giuseppe una scala diruta al muro di Oriente di detta sua casa, colla quale viene ad occupare poco lume alla Scala della casa di esso di Brancia, però si sono convenuti che detto Signor Brancia desse, sin come dona il permesso a detto Signor Don Giuseppe Adilardi di farsi dette due fenestre al detto suo Muro d’oriente, quali debano essere colla gradiate di legno, o ferro ad elezione di esso Signor Adilardi, e colla condizione che delle medeme se ne servisse per puro Lustro, senza che per qualsivoglia causa ancorché urgentissima, o qualsisia pretesto o colore, potesse dalle medeme buttare cosa alcuna, e ne meno acqua; e che all’incontro esso Signor Don Giuseppe Adilardi dovesse, sincome s’obliga, demolire dell’intutto detta Scala, ed alla porta potesse farsi un piccolo balconetto della lunghezza di palmi due e proprorzionata larghezza di Legname, e colla condizione, e patto espresso che, qualora detto Signor di Brancia volesse Fabricare il basso di detta Sua Scala e mezzanino dove sporgono le Fenestre di esso Signor Adilardi permesseli fare da detto Signor di Brancia, oppure Lustrere ut Supra, sia tenuto esso di Brancia pagare al detto Signor di Adilardi pella porzione di muro che forse occuperà della Casa d’esso Signor Adilardi, il quale in tal caso dovesse subito serrarsi dette Lustrere e non potesse per qualunque altra Causa dare impedimento alcuno al detto di Brancia, eredi||; e con patto ancora, che qualora detto Signor Don Giuseppe volesse reedificarela Scala sudetta, in questo (caso) prima d’ogn’altra Cosa sia tenuto detto Signor Don Giuseppe serrarsi dette Lustrere, e poi reedificarsi detta Scala, e detto Signor di Brancia sia tenuto soccombere alla metà spesa di Mastri, manuali, e calce solamente del muro che dovrà farsi per detta Scala dalla parte di Oriente, quia sic|| ex pacto||…” (Nr Domenico Pellicari di Nicotera, 18.8.1753, folio 154 a fronte).