Laudemio/ quarteria/ sestaria
Somma che si doveva corrispondere dall’enfiteuta al padrone diretto, in ragione di un quarto (quarteria), o di un sesto (sestaria) del valore del bene rustico o urbano concesso in enfiteusi, in caso di vendita ad altri del dominio utile del bene stesso. “…giachè detto Pata neppure havea corriposto al jus del laudemio, o sia sestaria, che detto Signor Barone dice spettarli in simili contratti di vendita irrequisito diretto domino…” (Nr Giovanni Muzzopappa di Motta Filocastro, 16.9.1763). “… Più sia con patto espresso che detto peso di censo perpetuo di annui grana dieci, pagabili a detta Baronal Corte di Calimera, e che matura in Agosto mille sette cento sessanta otto, e negli anni seguenti in perpetuum, et in futurum||, quanto ancora ogni Jus di Laudemio, quarteria, ed ogn’altro dovuto a detta Baronal Corte di Calimera per detta vendita di esso succennato stabile, restino a carica di esso Domenico Spasaro, suoi Eredi, e Successori||, quia sic ex pacto, et pactis convenuto|| alias||…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 9.9.1767).
“… Che il detto Romano possa alienare il dominio utile del detto Fondo Enfiteutico, ma dietro il Consenzo di essa Signora Prestia, suoi Eredi, e Successori, con dover pagare l’Acquirente la cinquantesima parte del prezzo stabilito. E stante ciò, ove avverrà che l’Enfiteuta Romano non interpellasse per detto Consenzo la Signora Prestia, suoi Eredi, e Successori, pria di stipularsi l’atto traslativo di proprietà a titolo oneroso, si dia luogo ancora alla devoluzione del fondo, senza poter nemmeno pretendere compenzo, o rimborzo de’ miglioramenti…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 1.9.1835). “… Che in caso di vendita, o alienazione del Fondo Sudetto col consenzo del Padron direttoro Signor Brancia, sarà dovuto allo Stesso il corrispondente dritto di Laudemio…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 10.5.1838). “…Si è per patto espresso convenuto che, in caso di vendita, o alienazione de’ Fondi Enfiteutici per parte di essi Enfiteuti, sempre, però, col consenzo del Padrone diretto Signor Prenestini, sarà dovuto in tal caso a quest’ultimo la cinquantesima parte del prezzo, a titolo di laudemio…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 3.9.1839, folio 266 a fronte). “… Li costituiti Francesco, Domenico, e Vincenza Pirozzo, e questa autorizzata dal costituito di Lei Marito Francesco Crescente, nonché Giuseppe Solano, divennero vendere, siccome in forza del presente Atto vendono unitamente e solidariamente a favore del prefato Maestro Giuseppe Raimondo accettante, una Casa costruita di Pietra, e calce, composta di una Stanza Superiore, un Arcovo, una Cocinetta ed un basso, sita e posta in questo abitato di Nicotera, Quartiero Santa Chiara, limite Giuseppe Lo Iacono, vicoli convicinali e Strada pubblica, soggett’ad un Annuo Canone Enfeutico perpetuo di Ducati quattro depurato di quinto, dovuto in ogn’Anno ed in ogni mese di Agosto alla costituita Donna Antonia Todaro, la quale, nel riceversi dal Compratore il corrispondente dritto di laudemio, presta il suo consenso alla presente Vendita, la quale è stata effttuata per il convenuto prezzo fra di loro di Ducati trentacinque, che li costituiti Venditori solidali dichiarano e confessano averli ricevuto dal prefato acquirente di Raimondo in tante monete di Argento pria della Stipula del presente Atto, per cui, nel dichiarrsino soddisfatti, gliene fanno quietanza…” (Nr Domenico Capria di Nicotera, 24.8.1843, folio101 a fronte). “…Si è però convenuto e stabilito che, succedendo in ogni futuro tempo alienazione del Sudetto Predio Urbano, sempre però ne’ modi voluti dalla Legge, dovrà pagarsi al costituto Signor Prenestini il corrispondente dritto di laudemio in ragione della cinquantesima parte del prezzo…” (Nr Domenico Capria di Nicotera, 21.4.1856, folio 54 a fronte).