Jus reintegrandi

 

Diritto di essere reintegrato nel possesso dei diritti precedenti, allorché, a seguito di evizione, si veniva a perdere quel bene, o quel diritto, per ottenere il quale i precedenti diritti si erano perduti. “… D’altronde   essi fratelli Scuteri, rappresentanti l’intiera loro famiglia, come pure essa Signora Morabito, rappresentando i suoi figli minori, rinunziano ad ogni dritto vantavano su di essi fondi Crispo, e Gatto a favore della ripetuta Donna Maria Giulia, ed intendono garantirla solidariamente senza benefizio di divisione per l’assegno dei descritti fondi in ogni caso di futura molestia, tanto dagli estranei, che dai minori coeredi, obbligandosi a tutt’ i danni, spese, ed interessi che potrà ella risentire, salvo a Lei, in caso di molestia, od evizzione, il dritto di rientrare nei dritti come le competeano su delle cennate eredità, e domandare da loro tutti i danni, spese, ed interessi…” (Nr Achille Scuteri, 4.11.1872).