Jus prohibendi/ jus proibitivo
Diritto che competeva ai Baroni ed ai feudatari in genere, di proibire che determinate attività, ad esempio la macina del grano, avvenisse per conto di persone diverse dal feudatario stesso. “… senza che rispetto a tutti gli altri Molini degli esteri s’intenda indotto menomo pregiudizio alle ragioni di essi Signori Barone, e Baronessa circa il Jus Proibitivo, che dicono essi Signori Mottola competerli…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 6.10.1764).