Jus plantandi

 

Diritto di piantare, o ripiantare alberi, che dal diretto padrone, o dal proprietario rispettivamente poteva essere concesso all’enfiteuta, o al colono in alcuni casi. “… Item macine otto in circa d’olivi in detto fundo, col jus plantandi in caso di rovina…” (Nr Giuseppe Nesci di Dasŕ/ Monteleone, 19.2.1715).