Jus luendi
Diritto di ricomprare entro un termine prestabilito un immobile venduto, allorché ciò sia stato espressamente pattuito nell’istrumento di vendita. “… Ma perché poi detti quondam Signori Conjugi di Bisogni, e Prestia, e i di loro figli Signori Don Giuseppe, Don Domenico Antonio, e Donna Mattia Bisogni venderono liberamente|| per ducati cinque cento, senza riserba alcuna, il di loro jus luendi, o sia di recomprare tutte, e singole Terre sudette, cenzi, ed ulivi in esse rispettivamente esistenti, ed ulivi ancora esistenti in detta Terra San Miceli…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 8.11.1780). Vedansi anche patto del ritratto, patto de redimendo, patto de rehedimendo, patto de retrocedendo, patto de retrovendendo, patto di ricompra, patto di ritratto.