Jure romano vivens

 

 “Che vive secondo il diritto romano”. Detto di vedova, stava a significare che aveva acquisito quella capacità giuridica che non aveva avuto prima del matrimonio, soggetta com’era alla potestà del padre, né dopo il matrimonio, soggetta com’era alla potestà del marito; detto, invece, di donna nubile e matura, stava a significare che, dopo la morte del padre, non era sottoposta alla potestà di alcuno, neppure dei fratelli. et e contra esso Signor Don Cesare impugnava essere detta donazione valida, e validissima, con asserire, ch’essa Signora Donna Grazia, in tempo fece detta donazione, era in stato vedovale, e come tale vivebat jure Romano||…” (Nr Leoluca Pappalo di Monteleone, 18.5.1718).  “… nelle pertinenze di San Costantino, distretto della Terra di Francica, e precisamente nel Luogo detto La Torre di Don Stefano Natale… personalmente Costituti nella presenza nostra li Signori Don Stefano, e Donna Antonia de Nardi vergine in Capillis, et Jure Romano vivente, germano fratello, e Sorella respective di San Gregorio Superiore, al presente in questo sudetto Luogo detto La Torre di Don Stefano Natale… l’accettano, confermano, rattificano, ed emologano…”   (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 31.8.1773).