Istrumento facciale

 

Istrumento così chiamato perché veniva stipulato de facie ad faciem, a richiesta della parte interessata, allorché per una ragione qualsiasi (morte di almeno uno dei contraenti, alienazione dei beni, ecc.) ai contraenti del “contratto primordiale” (vedasi) ne subentravano altri; esso aveva lo scopo di costringere questi ultimi ad obbligarsi in prima persona. Il ricorso all’istrumento facciale aveva luogo, soprattutto, nei contratti di enfiteusi, o in quelli di affitto a lunga durata. Vedasi anche Ricognizione.“…  però per detto Capitale di ducati due cento esso Don Antonio altro non resta, se non se soli ducati quaranta, che, uniti a detto altro Capitale di ducati trenta, vengono a fare in unum detti ducati settanta, per li quali lo stesso Don Antonio si è disposto, e risoluto obbligarsi di faccia a faccia con detta Signora Baronessa Donna Caterina Mottola, e tanto maggiormente che la stessa Signora Baronessa Donna Caterina Mottola si è contentata non solo di minorarli, e ridurli tutte, e due le annualità sudette dall’otto, e sette per cento, come rispettivamente erano, minorarli, e ridurli, dico, alla ragione del sei per cento franco di Collette fiscali tassate, e tassande anche in virtù di general Catasto, e di ogni altra Contribuzione||…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 25.2.1777). “… Esso Signor Don Antonio Prestia spontaniamente|| ha asserito, ed asserisce nella riferita nostra presenza come, andando egli vero, chiaro, e liquido debitore delli Illustri Signori Conjugi Don Francesco, e Donna Laura Mottola Marchesi dell’Amato nel Capitale bollale di ducati cento novanta quattro, e grana quaranta, colla sua annualità bollale alla ragione del sei per cento, franca di collette fiscali tassate, e tassande anche in virtù di general Catasto, e di ogni altra contribuzione||, come dall’Istromento stipolato per mano mia in data de’ venti quattro Febbraro mille sette cento settanta sette, allo quale||, questo istesso Capitale bollale con detta sua annualità fu ceduto, e rinunciato per la ridetta somma da’ mentovati Signori Marchesi Mottola a detto Signor Don Domenico Antonio Prestia, in vigor di publico Istromento, copia di cui inferius||, onde esso Signor Don Antonio, volendo render magiormente cauto, e sicuro detto Signor Don Domenico Antonio cessionario come sopra||, di lui Eredi, e Successori||, si è disposto, e risoluto obbligarsi de facie ad faciem col medesimo Signor Don Domenico Antonio colle debite clausole, cautele, e patti infra notandi, e notande||…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 22.5.1783).  “… Ed acciò di detti annui Censi Enfiteutici perpetui rispettivamente|| in ogni futuro tempo non mai si possa dubitare, per esser pervenuti li beni sudetti in mano di Se medesimi costituiti in virtù di documenti di casa Loro, alli quali pur anche rispettivamente||, e per ogni buona Scambievole cautela, stimando bene passare il presente faciale Istromento a favore di dette Cappelle, e per esse di detto Convento, anche per non mai dubitarsi col progresso del tempo della esistenza di detti censi come sopra dovuti||…” (Nr Girolamo Maria Catalano di Mileto, 11.4.1801, folio 19 a fronte). “… Per li quali ducati Settecentottanta di Capitale, deve esso Signor Domenico obbligarsi di fare co’ rispettivi Creditori nelle più Solenne, e legitime forme, ad ogni loro richiesta, l’istrumenti facciali contro di Se medesimo, cominciando egli a pagare le corrispondenti annualità da Agosto mille ottocento dodici in avanti, obbligandosi nell’istromento della vendita di cacciare il nominato Signor Nicola Comerci, Suoi Eredi, Successori, indenni, ed illesi di ogni danno, molestia, spesa, ed interesse che potrà loro avvenire per l’impuntualità di pagamento dalla parte di esso Signor Domenico, Suoi eredi, e Successori, ipotecando espressamente, e Specialmente non solo per quest’oggetto, ma benanche per la Soddisfazione de’ ducati duecento venti contanti pagabili al detto Signor Nicola Comerci nel mese di Agosto mille ottocento dodici, ed in Agosto mille ottocento tredici, i beni immobili da lui venduti col presente Contratto, ed il così detto ex Feudo di Ponticelli, che egli possiede nelle pertinenze di Borrello, mentre anche esso Signor Nicola, per la parte che gli concerne, garantisce egualmente la presente vendita, ipotecando tutti i suoi beni presenti, e futuri, acquisiti, ed acquirendi, e generalmente, ed in Specie il Suo Fondo Fioruto che vi possiede nelle pertinenze di Paravati…”  (Nr Gennaro Lamberti di Napoli, 30.7.1811, in Nr Girolamo Maria Catalano di Mileto, 29.12.1811, folio 28 a fronte). “… Fatta così una tal assertiva, hanno amb’esse Parti dichiarato che, siccome, a’ termini dell’articolo Mille, e Settecento delle Leggi Civili, qualunque Successore dell’Enfiteuta, in ogni passaggio del Dominio utile, è tenuto a Stipulare a Sue Spese l’obbligo a favore del Padrone diretto tra lo Spazio di due Mesi dopo l’istanza legale del medeimo, così, richiesti oggi essi Enfiteuti all’adempimento di siffatta obbligazione, imposta Loro dalla Legge, son divenuti, perciò, in forza di questo Atto, a riconoscere, e confirmare per Padrona diretta di tutti gl’immobili di Sopra dettagliati, e descritti, la costituta Signora Donna Lucrezia Corso, a pro della quale, rinnovando la di loro obbligazione, promettono, e si obbligano, ciascuno per la parte che lo riguarda…, di adempire esattamente, come per lo passato han pratticato, a favore della prefata Padrona diretta Signora Donna Lucrezia Corso accettante, al pagamento del Sudetto di loro rispettivo Annuo Cenzo, nella proporzione, e Somma di Sopra espressati, e ciò in ogni Mese di Agosto, ed in perpetuo, senza controvenire in menoma parte, ed in caso della benché menoma inosservanza, intendono essi Enfiteuti di sottostare a tutte quelle obbligazioni che impone loro la Legge relativa all’Enfiteusi, volendo ancora, come dichiarano, e convengono, che la presente Scrittura possa considerarsi tanto per un titolo Faciale per loro, quanto per un Istromento radicale di Censuazione, perché così si son convenuti…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 2.5.1839). “… è contento che il Molino, e fondo Crepacuore continuino ad essere soggetti al Cenzo enfiteutico perpetuo di tumoli quattro, e quattro ottavi grano bianco lordi di quinto, e misura al raso, dovuto al costituito Signor Arcipreite Crescenti qual Padron diretto del canone istesso, che nasce tanto dalla Platea del Signor Marchese Fuscaldo, quanto dall’istromento primordiale stipolato presso gl’atti di notar Giuseppe Rombiolo dell’anno mille settecento ventuno, che riconosce per titolo irrefragabile, e come se fusse fatto di faccia a faccia col padrone diretto Signor Arcipreite Crescenti, al di cui tenore, patti, obbligazioni, e condizioni perfettamente si rimette…” (Nr Antonio Massara di San Calogero/ Rombiolo, 17.11.1846). “…In ogni passaggio di dominio utile gli eredi, successori, ed aventi causa dovranno facialmente riconoscere i descritti cenzi, ed a loro spese stendere l’analogo istrumento dopo un mese dal dì del passaggio dell’utile dominio, e ciò non facendosi la contrattazione sarà disciolta, e devoluti gl’immobili sopra detti a favore del ridetto Signor Scuteri, e suoi eredi, con la perdita delle migliorie che potranno esistervi…” (Nr Achille Scuteri di Vazzano/ Ionadi, 20.11.1855).