Incorso in commissum

 

Il verificarsi dell’inosservanza anche parziale degli obblighi imposti da un contratto, o, in genere, la mancata esecuzione di quanto forma oggetto di un’obbligazione.  “…con il patto che, se detto Francesco, o i suoi eredi, e successori, mancheranno dal pagamento di detto censo come sopra per un triennio continuo, o venderanno ed alieneranno l’utile dominio ed i miglioramenti di detto bosco senza aver interpellato i diretti padroni, e senza averli attesi per il termine permesso per legge di due mesi, che in uno qualunque dei casi predetti il detto bosco, come sopra affittato e concesso, con i suoi diritti|| e con ogni aumento e miglioramento in esso fatti, ipso jure ipsoque facto incidat in commissum e venga devoluto a pieno diritto a detto Signor Lorenzo ed ai suoi eredi e successori…” (Nr Geronimo Rombiolo di Motta Filocastro, 16.5.1632, folio 107 a fronte). “… Altro patto espresso, che cessandono detti Censuarij di Lo Moro, e Calafati dal pagamento di detto succeszo di docati quattro per anni tre continui, o vero non osservandono quello sono tenuti, et obligati juxta Jus, et Naturam emphiteuticam||, in tal Caso detta posessione ut supra concessa ricada in commisso, e devoluta a beneficio d’esso Signor di Taccone, una con tutti li meglioramenti, et avanzi fatti in quella per detti Censuarij||, quali pleno jure recaschino, e si devolvino a beneficio d’esso Signor di Taccone…” (Nr Giuseppe Nesci di Dasà/ Monteleone, 1.11.1715). “… come pure che, non pagandosi detto cenzo per due intiere annualità continue, o pure per ogn’altra causa d’incorso in commissum, la Terra sudetta abbia a ritornare a detta Prebenda…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 6.5.1757, folio 118 a tergo).   “… e però in virtù di detto diretto dominio con suoi salutari effetti, attrovarsi nel quasi possesso non solo di esiggere annualmente, mediante i documenti sudetti, alli quali||, l’annuo cenzo enfiteutico perpetuo di carlini otto, ma pure avere il jus, e ragione, ed azione, qual diretto Padrone ut supra||, di far dichiarare incorso in commissum, colla rifazione di tutti danni, spese, ed interessi||, l’anzidetto di Tulino, non solamente per le tante, e tante deteriorazioni fatte alla descritta Terra, ma pure per non aver pagato l’anzidetto annuo canone enfiteutico perpetuo di essi carlini otto per lo spazio di anni diciotto a tutto Agosto dell’anno cadente mille sette cento settanta sette, oltre di quello che maturò da detto tempo di Agosto a questa parte sino ad oggi, e maturando da oggi in avanti in perpetuum, et in futurum||…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 31.12.1777).  “… in modo che in ogni caso di incorso in commissum, volendosi fare rescissione del presente Istromento…” (Nr Gerolamo Maria Catalano di Mileto, 18.1.1797). “… Essi di Ranieri spontaneamente con giuramento asseriscono nella riferita nostra presenza come, essendo seguita la morte del fu Paolo Ranieri di loro Padre, successero essi costituti nella sua Eredità, e perché il detto Paolo possedea un fondo nomato Pirarelli, sito in detto Mandaradoni, dell’estenzione di mezzarolate tre circa, limito la Parrocchiale di detto Mandaradoni, e via publica, comecchè il fondo era onnossio a varii pesi, perciò si fece il caso che il detto fondo avesse caduto in commesso al Padrone diretto dello stesso, ma senza strepito Giudiziario…”  (Nr Giuseppe Massara di Rombiolo/ San Calogero, 29.5.1803).