In dote, dotis nomine, et per le doti
Formula comunemente usata per evidenziare che quanto si dava, lo si dava al solo ed esclusivo titolo di dote, e come tale era soggetto alle ferree regole cui erano assoggettate le doti, prime fra tutte l’inalienabilità in mancanza del regio assenso e l’obbligo di restituzione in caso di dissoluzione del matrimonio. “… e li furono promessi in dote, dotis nomine, et per le doti di detta Signora Isabella dal detto Signore Elia Patre dotante docati duemila e novecento, et docati cento di beni mobili…” (Nr Francesco Antonio Ferraro di Mileto, 11.12.1705).