Il che Iddio non voglia/ la qual cosa sia lontana/ lungi i tristi auguri/ lungi sempre i cattivi augurj/ quod absit/ quod Deus non permittat

 

 Locuzioni con le quali si esprime il desiderio che l’evento ipotizzato non si avveri, o comunque si verifichi il più tardi possibile. “… Verum vole esso testatore che, morendo, quod absit, ambe doi detti suoi figli Don Andrea, et Don’Anna, senza figli legitimi et naturali de loro corpi legitime descendentino, o vero in pupillare età, vel quandocumque ab intestato, in tal caso nella heredità d’esso testatore tantum succedano, et debiano succedere Don Pieretto, et Don Aurelio Lecca, suoi fratelli carnali, et loro figli, et figlie, et in defettu li più intrinsechi de loro famiglia di Casa di Lecca, li quali Don Pieretto, et Don Aurelio habitano in villa di Baretta, vicino alla Città di Vastia, Isola di Corfù …” (Nr Ottavio Giovene di Monteleone, 10.6.1608). “… Promettendo esso Signor Antonio Bellerano, ricevuto haverà detta dote, quella  tenere e conservare nomine dotis, e per le doti di detta sua futura sposa, et in Casu dissolutionis matrimonij, quod absit, per morte di detta Signora Catarina senza figli legitimi, e naturali, o con figli di detto matrimonio, e quelli morissero in pupillari aetate, vel quandocumque ab intestato||, quella restituire al detto dotante, Eredi||, cioè Paterna Paternis, et materna maternis||…” (Nr Domenico Brancia di Nicotera, 13.5.1734). “… E nel primo caso contenuto nel precedente Capitolo, nel quale caso, perchè viene a mancare la linea Mascolina delli menzionati Don Giacchino, e Donna Caterina, il che Iddio non voglia, privai detta mia figlia del detto fidecommisso, allo medesimo abbia, e debbia succedere, non già il Signor Don Filiberto Mottola, e le sua discendenza mascolina…” (Nr Leonardo Montoro di Tropea, 9.6.1741). “…  con poter de facto rinunciare si opus|| esso Procuratore a nome di me Costituente, senza potermi scusare d’aver promesso il fatto alieno, e d’aver fatto l’ultimo posse, a tenore d’esso Alberano, a tutte le raggioni, azzioni, e pretenzioni così paterne, Averne, Zierne, e fraterne, come d’altri Congionti di detta Signora futura Sposa, che quandocumque alla medesima potrìano spettare||, tantum accettata quella che de jure Le spetta sopra le doti, e Successione della Signora di Lei Madre, anzi obligare noi medesimi Constituenti in solidum colle solite renuncie de beneficij concessi dalle Leggi agli obligati in solidum, alla Conservazione, e Restituzione di detta dote in caso si verificheranno, quod Deus non permittat, li patti apposti in detto Alberano…”  (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 19.6.1752) “…  Succedendo, lungi sempre i cattivi augurj, la morte di uno de’ Conduttori Solidali pria di terminare il tempo della locazione, il presente contratto, per patto espresso e convenuto, intendere si dovrà risoluto ipso jure…”  (Nr Domenico Capria di Nicotera, 1.4.1868, folio 54 a fronte).