Guardare il letto vedovile/ guardare il letto viduale
Non passare a nuovo matrimonio dopo esser rimasta vedova. Solitamente il testatore stabiliva tutta una serie di disposizioni tese a distogliere la vedova dal passare a nuove nozze. “… Et perché il capo, et principio di qualsivoglia testamento è l’istitutione della herede, senza la quale de iuris censura il testamento se dice esser nullo, per questo esso dottore Giovanne Domenico testatore, dovendo molto alla Signora Mattea Monteverde sua cara et amata Consorte per le sue rare qualità et buoni portamenti, così verso esso testaatore, com’anco verso li soi figlie, et buon governo di sua Casa, et fameglia con augmento di sua facultà, volendo perciò corrisponderli con eguale amorevolezza, di sua spontanea, et libera volontà alla detta Signora Mattea absente come presente|| instituisce, ordina, et fa in sua herede Universale et particolare sopra tutti et qualsivogliano suoi beni mobili, stabili, dinari, oro, argento, exigenze, et nomi de debitori qualsivogliano, ubicumque siti, et positi, et in quibuscumque consistentino, praeter et excepto dell’infrascritti legati, et fidei commessi, con espressa conditione, et pacto|| che tale institutione de heredità s’intenda fatta a beneficio d’essa Signora Mattea mentre l’istessa Signora Mattea observerà, et guarderà il letto viduale, et non altrimente; et in caso detta Signora Mattea non volesse observare viduità, in tal caso, o vero prima che, quod absit, seguisse sua morte, statim ipso iure, ipsoque facto nella predetta heredità d’esso testatore succedano, et debiano succedere le Signore Nicolina, et Lucretia Barone sue figlie legitime, et naturali, ciascheduna d’essi pro aequali portione, senza deductione aalcuna di legitima, trabellianica, falcidia, o altra quarta, alle quali Signore Nicolina, et Lucretia esso dottore Giovanne Domenico testatore, titulo institutionis particularis, et omni alia meliori via|| substituisce, ordina, et fa in sue heredi Universali, et particolari ut supra, sopra tutti suoi beni, et hereddità, con l’infrascritti vinculi, promissioni, et dechiarationi omni futuro tempore valituri, et non aliter, nec alio modo…” (Nr Ottavio Giovene di Monteleone, 13.1. 1635, folio 11 a fronte). “… Fatta una tal dichiarazione, vuoglio, ordino, e comando jo predetto Testatore, che detta mia Signora Consorte Donna Laura Mazzara, se guarderà il letto vedovile, e non passerà, seguita la mia morte, a seconde nozze, e se non se ne servirà delle sue ragjoni per la repetizione delli sopra descritti suoi beni dotali, et estradotali, ma li medesimi lascerà nella manjera che l’ho disposti con atti tra vivi, e disponerò col presente mio Testamento, abbia, e debbia d’avere, in luogo delle rendite di detti suoi Corpi dotali, et estradotali, guardando letto vedovile, durante la sua vita tantum, docati due cento in ogn’anno, colla facoltà di poterseli propria auctoritate, et nullo interveniente judicis decreto, esiggere, et a suo favore introitare dalle rendite di tutti miei beni così feudali, come burgensatici, et propriamente da quei corpi stabili, che a lei parerà, e piacerà, e più facile ritraerne stimerà in ogn’anno la predetta annualità di docati due cento, coll’esser solamente tenuta fare a favore de’ coloni, che a Lei corrisponderanno la detta somma di docati due cento, apoca de recepto, mercè la quale non possano esser più quelli tenuti al detto pagamento, come fatto a persona legitima, per tale dichiarando jo la detta mia Signora Consorte, anzi dichiarandola, siccome colla presente mia ultima Testamentaria disposizione la dichiaro, e vuoglio che sempre sia assoluta padrona riguardo l’esazione di detti docati due cento in suo favore disposti, come sopra, senza mai per niuna causa, titolo, o colore potersi impugnare l’assegnamento predetto, et esazione in ogn’anno del medesimo, e che si possa anco fare da detta mia Signora Moglie terziatamente, importante ogni terzo docati sessanta sei, grana sessanta sei, e terzi due…” (Nr Leonardo Montoro di Tropea, 9.6.1741, folio 56 a fronte, allegato).