Grano di semenza
Grano che occorreva per la semina di un fondo e che il proprietario di solito anticipava al fittuario, salvo poi farsene restituire analoga quantità, oppure il corrispettivo in danaro, al tempo del raccolto, ovviamente in aggiunta all’estaglio dovuto. “… Li costituti fratelli Famà, accettando il fitto di cui è parola, promettono, e si obbligano Solidalmente, e senza beneficio di divisione, ed anche sotto il di loro rispettivo arresto personale, di pagare in moneta effettiva a favore del costituto Signor Don Lorenzo Brancia accettante, per tutto il mese di Luglio Mille ottocento trentadue, la somma di Docati Dieciannove, e grana sessanta, prezzo, e valore di tanto grano di Semenza, ed avvalimenti somministratigli per semenzare, e coltivare li sudetti fondi Signoranna, e Spogliadeo, per cui promettono come sopra fare al maturo puntuale pagamento…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 2.12.1831, folio 299 a fronte).