Garanzia per l’evizione

 

La speciale garanzia che la legge addossa all’alienante, facendogli obbligo di risarcire all’acquirente il danno che questi potrebbe ricevere in caso di evizione. “… Inoltre il predetto Giuseppe, nella sua qualità di Procuratore come sopra, con giuramento ha promesso, ed ha obbligato se stesso ed il detto suo Illustre Signor Principale predetto, a non molestare, ed a non far molestare in alcun modo, per il debito sopradetto, che era dovuto e si doveva pagare a detto di lui Illustrissimo Signor Principale, il predetto Crisostomo ed i d i lui eredi, e successori, quietando, assolvendololo, e liberandolo dal predetto anche per aquiliana stipulazione ed in ogni modo migliore||, promettendo l’evizione non soltanto da tutti gli uomini e da tutte le persone molestanti, con esclusione soltanto del predetto chierico Giovanni Angelo, e di ogni altra persona avente causa da lui, e non altrimenti||, perché così…” (Nr Lutio Guerrera Seniore di San Calogero, 5.1.1614).  “…  Perfezzionata in tutte le sue parti una tale vendita, in progresso di tempo si venne a giorno che, siccome il detto Don Pasquale avea acquistato il fondo sudetto per donazione irrevocabile tra vivi fattali da suo Padre, Mastro Francesco Comerci, così glielo donò nel solo usufrutto, sua vita durante, avendo chiamato alla Proprietà il detto Mastro Vincenzo, e li detti Mastro Michele, e Mastro Francesco, rappresentando la persona de’ loro genitori, figli di detto Mastro Francesco, da consolidarsi l’usufrutto in di loro favore, seguita la morte di detto Don Pasquale. Nel tempo istesso si scoverse che il detto fondo non era depurato di pesi, ma onnossio ad un legato di duodeci messe l’anno, lasciato dalla fu Donna Maria Francesca Savajoli di San Nicola. In tale stato di cose, pervenuto tutto ciò in notizia di detto Mazzitello, non solamente non volle pagare la sudetta somma di docati cento, ma ne domandò l’evizzione contro detto venditore Don Pasquale…”   (Nr Giuseppe Massara di Rombiolo/ San Calogero, 10.11.1803). “…  avendo il Compratore fondato timore che nella sudetta Casa comprata la costituta Signora Donna Francesca Falvetti avesse de’ dritti sia di proprietà, che di usufrutto, uso, o abitazione, o anche d’ipoteca per le di lei Doti a causa di Disposizione sia gratuita, sia onerosa fattasele dal defunto marito Don Tommaso Brancia, dal di cui retaggio pervenne detta Casa, era già esso Compratore nel procinto di tentare una lite contro il Venditore a causa dell’evizione che poteva soffrire...” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 20.9.1830, folio 189 a fronte).