Frutto compensativo
Interesse; il prezzo pagato, o che dev’essere pagato, dal debitore, quale compenso per l’uso del credito concessogli..”… per li quali docati settanta esso Reverendissimo Signor Arcidiacono Taccone, a tenore di detto decreto di Assenzo Apostolico, per ragione di frutti compensativi promette, e si obliga con giuramento, nella più ampla forma della Reverenda Camera Apostolica, pagare a detta Chiesa Arcipretale di San Calogero, e per essa detto Signor Arciprete Prestia presente, e suoi successori||, annui carlini ventotto all’espressata ragione del quattro per cento ogn’anno del mese d’Agosto, e farne il primo pagamento in Agosto primo venturo del corrente anno 1762 pro rata in pace||, e poi così successivamente continuare il pagamento sudetto singulis annis di detto mese in futurum sino a tanto che detti docati settanta saranno applicati in compra di stabili a favor di detta Chiesa, servata la forma di detto decreto…” (Nr Giovanni Geronimo Marsico di Altilia, abitante a Mileto, 19.4.1762). “… Nell’istesso atto, per adempire a quanto si è stato tra di loro contrattato, oggi medesimo giorno di loro libbera e spontanea volontà e d’ogni altro modo migliore, promettono e si obligano una simul et in solidum||, in forma reale e personale||, de facie ad faciem||, di pagare, ed in pace consegnare alla sudetta Chiesa Parocchiale, e per essa al sudetto Signor Arciprete Prestia, attuale Rettore, ed Arcipreti in futurum||, l’importo di detti annuj bullali carlini ventotto, a ragione del quattro per cento, come sopra dovuti per detti frutti compensativi, obligandosino di levare indenne, immune, ed illeso il detto Signor Archidiacono, eredi||, etiam ante damnum passum, post damnum, et penitus sine damno, quia sic||…” (Nr Giuseppe Salesio di Moladi, 15.4.1765).