Fatto cognito

 

Il notaio faceva ricorso a questa espressione per indicare che non conosceva personalmente le parti, ma che aveva proceduto all’accertamento della loro identità attraverso la testimonianza di persone che le conoscevano, o in altro modo consentito. “… Coram Nobis in publico testimonio personalmente constituti Francesco Petullà di Candidone, Casale della Terra di Borello, al presente commorante in quella di Santo Calorio, e Domenico Monteleone della sudetta Terra di Santo Calorio, fatti cogniti||… (Nr Giuseppe de Ciano di Motta Filocastro, 28.7.1699, folio 13 a tergo).