Enfiteusi
E’ un rapporto, in forza del quale, sopra un fondo (di regola rustico) e sulle sue accessioni, è concesso (contro corrispettivo di carattere periodico) un diritto perpetuo, o temporaneo, di utilizzazione di natura reale e alienabile, a una persona, detta enfiteuta, con l’obbligo di migliorare il fondo, di regola mediante coltivazione.
Rapporto giuridico in base al quale il proprietario , detto “concedente”, di un fondo rustico concede a una determinata persona, detta “enfiteuta”, un diritto di natura reale di utilizzazione e godimento del fondo stesso con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al proprietario un canone periodico in denaro o in prodotti naturali. L’enfiteusi è detta perpetua, o temporanea, a seconda che essa è costituita per sempre o per un periodo determinato. “… nella Terra di Santo Calojero…, costituiti nella nostra presenza Ferdinando Guerrera della predetta Terra di Santo Calojero, interveniente a tutte le cose infrascritte per sé, e per i suoi eredi, e successori||, da una parte, e Gabriele Vecchio della predetta Terra, interveniente similmente a tutte le cose predette per sé, e per i suoi eredi, e successori||, dall’altra parte. Il predetto Ferdinando spontaneamente ha asserito nella nostra presenza, e detto Gabriele presente||, che lui stesso Ferdinando ha|| a giusto titolo||, come vero padrone, un certo pezzo di terra aratoria e non aratoria della capacità di tumolata una circa, alberata con piante di ulivo, di querce e di altri alberi, sito, e posto nel territorio della predetta Terra di Santo Calojero, nel luogo dove si dice la Cardusa, accanto ai beni dell’Abate Paolo Guerrera, di Leonardo Ciniti, dello stesso Gabriele, la via pubblica ed altri confini, franco, ed a nessuno venduto||.
E fatta l’asserzione predetta, il predetto Ferdinando, così come ritenne che fosse a lui conveniente||, e così come venne a convenzione con detto Gabriele presente||, per alcune sue utilità e per poter portare a termine e concludere alcuni affari necessari, come ha detto, e perché così a lui è piaciuto e piace||, spontaneamente nel giorno predetto, non con la forza, o con l’inganno||, ma in ogni modo migliore||, da ora liberamente ha affittto ed ha concesso in enfiteusi in perpetuo, ed a titolo della locazione e della concessio predetta mediante la penna, cioè liberamente ed in perpetuo, per il canone di carlini tre d’argento||, dovuto in ciascun anno ed in perpetuo e da pagare al predetto Ferdinando nell’ultimo giorno del mese di Agosto di ciascun anno, e sotto i patti enfiteutici che si è soliti apporre in simili contratti enfiteutici tanto per legge che per consuetudine, e particolarmente sotto i patti infrascritti, cioè:
- Che il predetto Gabriele sia tenuto, così come spontaneamente si è obbligato||, a tenere, a possedere ed a coltivare il predetto pezzo di terra in modo tale|| , che esso venga piuttosto in aumento che in diminuzione.
- Che in ciascun anno in perpetuo, nell’ultimo giorno del mese di Agosto di ciascun anno, interamente e pienamente||, dia, paghi, ed assegni il detto annuo canone, o censo di carlini tre d’argento al detto Ferdinando, o ai suoi eredi e successori, o a legittimo di lui Procuratore, e che incominci a fare il primo pagamento di detti carlini tre nell’ultimo giorno del mese di Agosto del primo venturo anno 1614||, e da allora in poi continui il pagamento predetto in ciascun anno in perpetuo, e non venga meno al predetto annuo pagamento, o non lo interrompa, per alcuna ragione, occasione, o causa, e non ostante qualunque impedimento che dovesse sopravvenire, anche di guerra, o di peste, che sia lontano, o per qualunque altro caso previsto, o non previsto, umano o divino, e non ostante qualunque eccezione, prevenzione, o compensazione anche liquida, giusta o ingiusta||, prevenzione, compensazione, o eccezione anche liquida a cui il predetto Gabriele ha rinunciato espressamente, come pure al beneficio della pazienza non prestata.
- Che sia consentito in ciascun anno in perpetuo a detto Ferdinando, ed ai di lui eredi, e successori, conseguire ed esigere detto censo di carlini tre tanto da detto Gabriele, e dai suoi erdi e successori, quanto dagli affittatori, possessori e coltivatori di detto pezzo di terra a di lui scelta mediante la via esecutiva, e far fare ad essi una pronta ed effettiva esecuzione secondo l’uso delle pigioni delle case della Città di Napoli su tutti i di loro beni e su ciascuno di essi, senza interpellare la parte, soltanto in forza del presente Istrumento, realmente, e personalmente, anche senza osservare la forma prevista dalla legge, e come se fosse una pigione, e come è consentito per le pigioni secondo la consuetudine della Città di napoli, perché così||, e che il detto Ferdinando sia tenuto ad esimere ed a lasciare indenne il predetto Gabriele ed i di lui eredi e successori tanto dal possesso del predetto pezzo di terra, quanto da tutti i danni e dagli interessi che eventualmente dovesse patire in occasione delle cose premesse e probabilmente da farsi, perché così||.
- È stato dichiarato del pari che allorché e qualora detto Gabriele, o i di lui eredi e successori vengano meno al pagamento di detto annuo reddito, o censo, o lo interrompano, per un triennio continuo, o non abbiano anche in minima parte osservato le altre cose promesse da detto Gabriele, o abbiano venduto, o alienato detto pezzo di terra, o l’utile aumento e miglioramento di esso senza interpellare lo stesso Ferdinando ed i di lui eredi e successori, e senza aver atteso la loro rispostaper il termine di mesi due, così come è prescritto dal diritto enfiteutico, in uno qualunque di questi casi, il detto pezzo di terra, con ogni aumento e miglioramento fin allora fatti, subito ed immediatamente si consideri incorso nella violazione di questo contratto, ed a pieno diritto si devolvano a detto Ferdinando, e detto Gabriele ed i di lui eredi e successori decadano e siano privati della tenuta, possessione ed utile dominio di detto pezzo di terra e da ogni diritto enfiteutico a lui competente sul medesimo, e nei casi predetti, ed in ciacuno di essi sia lecito|| a detto Ferdinando, ed ai di lui eredi, e successori prendere e far propria, tenere e possedere|| il detto pezzo di terra con ogni aumento e miglioramento fino a quel momento fatti, anche in vigore del presente istrumento e patto, affittare e concedere ad altri come cosa loro propria, e come veva potuto ed era stato in gradi di fare prima che fosse fatta la presente locazione e concessione, non ostante quanto contenuto nel presente contratto, a cui espressamente con giuramento il predetto Gabriele ha rinunziato.
E con un altro patto||, che delle olive in predetto pezzo di terra al presente esistenti, o in futuro in qualsivoglia modo, il predetto Ferdinando debba percepire due porzioni e detto Gabriele una, cioè la terza porzione soltanto, e detto Gabriele debba raccogliere dette olive e portarle ogni anno, quando dette olive ci sono, nel trappeto dello stessi di Guerrera, nel quale dell’olio che si farà il predetto Ferdinando debba prendere due porzioni, ed una debba invece prenderla detto Gabriele enfiteuta||, con il patto, però, che il predetto Ferdinando debba pagare in ciascun anno le funzioni fiscali per la quota che tocca di dette olive, e mancando detto Ferdinando dal pagamento di dette funzioni fiscali per la quota a lui spettante di dette olive, sia lecito a detto Gabriele pagare dette funzioni fiscali sopra il predetto censo, perché così||.
E con un altro patto||, che detto censo non possa essere diviso tra i predetti eredi del predetto Gabriele, ma che ciascuno di essi in solido sia tenuto all’intero pagamento di detto censo, con i patti predetti ed infrascritti, anno per anno come sopra, perché così||…
Presenti: Antenore Prestia Giudice per i contratti, Reverendo Abate Paolo Guerrera, Chierico Giovanni Geronimo Prestia, Chierico Giacinto Campo, Chierico Paolo Prestia, Giovan Giacomo Messina, Giuseppe Sorrentino di Santo Calojero, ed io Notaro Lutio Guerrera.”
(Nr Lutio Guerrera Seniore di San Calogero, 31.12.1613).