Emancipazione
Affrancazione di un figlio soggetto alla potestà paterna. “… E volendo detto Geronimo alle preghiere, et istanze di detto suo figlio benignamente acconsentire, e realmente fare, et effectuire la detta emancipatione, liberò, e dalla sua paterna potestà penitus evinculò il detto Domenico Antonio suo figlio presente accettante||, fando esso Domenico esser homo libero, Cittadin Romano, ed all’in tutto sciolto, et assoluto dalla potestà, e vincoli paterni. Sicché d’oggi inante, et in perpetuo il detto Domenico Antonio suo figlio possa come patre di famiglia liberamente negoziare, vendere, comprare, donare, litigare, far testamenti, e Codicilli, obligare se stesso, e suoi eredi, e beni, e far tutte altre Cose generalmente||, et esercitare in Sudicio, et extra, come meglio parerà ad esso Domenico, senza consenso, e beneplacito di detto Geronimo Patre, e possa godere, e servirsi di tutti li beneficij, e privilegij introdotti a beneficio dell’emancipati, e dell’altri homeni liberi…” (Antonino Chiarello del Casale di San Costantino, pertinenze della Terra di Francica, 31.12.1663, folio 48 a fronte).