Eccezione

 

Qualsiasi istanza con cui il convenuto chiede il rigetto della domanda dell’attore, contrapponendo l’esistenza di una circostanza o di un diritto ch’egli ritiene possa neutralizzarne in tutto o in parte la pretesa: eccezione della cosa non consegnata di persona (“exceptio rei non praesentialiter traditae”), eccezione del danaro non contato (“ exceptio non numeratae pecuniae”), eccezione del denaro non pesato (“exceptio non ponderatae pecuniae”), eccezione del denaro non ricevuto di persona (“exceptio non praesentialiter habitae pecuniae”), eccezione di aver promesso il fatto alieno (“ exceptio factum alienum promitti non posse excusari dictans”), eccezione d’aver fatto l’ultimo loro sforzo (“ exceptio fecisse ultimum posse excusari dictans”), (“liquida preventione, seu compensatione”), eccezione della pazienza non prestata (“exceptio patientiae non praestitae”), eccezione dell’errore di calcolo (“exceptio erroris calculi”), eccezione della revisione di conto, eccezione ostica, con la quale si eccepiva, cioè, che l’interessato, al momento della notifica, si trovava fuori di casa, o lontano dalla sua patria, (“exceptio hostica”), ecc.