Dote di paraggio

 

La dote che il padre o il fratello avevano l’obbligo di dare alla donna nella misura pari alla legittima ad essa spettante; era concessa a saldo di ogni futura pretesa ereditaria, tanto che chi la riceveva doveva contestualmente rinunciare a pretendere altro, anche sotto pretesto di lesione enorme, o enormissima, nonché a qualunque eredità di qualunque congiunto, per i tempi passati ab intestato ed ex testamento, e per l’avvenire ab intestato solamente.  “… dovendosi detta futura Sposa dichiarare contenta di detta dote, come dotata di paragio, et ultra paragium, sicché non possa più pretendere cosa veruna essa e suoi descendenti in futurum ab intestato…”  (Nr Giuseppe Nesci di Sasà/ Monteleone, 19.2.1715). “… e finalmente esso Codicillante Don Lodovico Colacchio dichiara come, con detto Suo Testamento,istituì Sue Eredi particolari nella Legitima, seu Dote di paraggio, le due Sue figlie femine Donna Catarina, e Donna Marianna Colacchio in docati mille per cadauna, colli patti, e vincoli come da detto Testamento…” (Nr Girolamo Maria Catalano di Mileto, 27.3.1805).