Di patruni a celonaru

 

Contratto di colonia piuttosto raro e soprattutto singolare, in cui il proprietario accettava praticamente di diventare colono di se stesso, o di persona della sua famiglia, naturalmente in società con altre persone. Come mi ha gentilmente spiegato lo storico ingegner Antonio Tripodi, questo tipo di contratto veniva comunemente chiamato “di patruni a celonaru”, proprio perché, grazie ad esso, il padrone diventava colono, sia pure di se stesso. “… Il sudetto Signor Barone Romano in forza del presente atto divenne concedere, siccome concede in favore delli costituiti sua Signora Moglie Donna Marianna Contestabile, e Massaro Antonio Spasaro unitamente accettanti, a titolo di affitto, il suo fondo denominato Suffeudo dell’Olivarella, con tutti li suoi Membri che lo compongono, nonché il fondo detto Pietro, e Chiave, appartenente quest’ultimo al Signor Duca di Monteleone, siti, e posti nel territorio di Candidoni, e ciò per la durata di anni due, che principiarono già dal dì primo Settembre del corrente anno, e da terminare a tutto Agosto del venturo anno mille ottocento trentaquattro, per l’annuo convenuto estaglio, cioè…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 24.11.1832). “… Fra amb’esse Parti si è stabilito, e conchiuso il Seguente Contratto di Società, cioè 1.- Questa Società consiste nel coltivare di conto comune la metà del fondo denominato Olivarella, colla metà di quei membri che lo compongono, di proprietà della prefata Signora Baronessa, contribuendo a parti eguali tanto le fatiche, e semenze, quanto le spese necessarie sì per la coltivazione, che per lo spurgo de’ fossi, e gambitti in detto fondo esistenti, e così dividere in due porzioni eguali tutto il prodotto che si anderà ad ottenere dal fondo istesso, e sue adiacenze 2.- Questa Società avrà la durata di anni quattro, principiando da Settembre di quest’anno, e da terminare a tutto Agosto Mille ottocento trentotto, con espressa dichiarazione che in un biennio sarà coltivata una metà, e nel secondo biennio l’altra metà di detto fondo, a vicenda, ed alternativamente. 3.- E siccome la metà del Sudetto fondo Olivarella con li suoi membri si appartiene in proprietà alla costituta Signora Baronessa Contestabile, così si è del fondo istesso stabilito, e convenuto l’annuale estaglio di Tumoli Settanta grano bianco di buona qualità, da prelevarsi dall’intiero prodotto annuale, a favore della Proprietaria Signora Baronessa in ogni mese di Agosto di ciascun anno, ed il rimanente sarà diviso in parti eguali…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 21.8.1834).