Devoluzione del fondo enfiteutico

 

Restituzione del fondo al concedente qualora l’enfiteuta deteriori il fondo, non lo migliori, o sia in mora nel pagamento del canone. “… E siccome nel caso di risoluzione di questo Contratto per detta mancanza di pagamento delle due annualità di canone à luogo conseguentemente la Devoluzione del fondo in beneficio della detta Signora, suoi Eredi, e Successori…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 1.9.1835).