Depurato di quinto/ depurato di decimo, ecc.
Dicesi di somma sulla quale è stata operata la detrazione di un quinto, di un decimo, ecc., dovuta per legge, o per altra forma di obbligazione. Vedasi anche lordo di quinto/ lordo di decimo, ecc. “… Ascende in tutto la rendita de’ beni assegnati a titolo di Patrimonio Sacro come Sopra ad annui Docati Sessantasette, e grana quaranta, da’ quali dedotti li due annui Canoni perpetui dovuti sopra la terra Britto, e Spogliadeo, che ascendono di lordo, cioè li sei ottavi grano carlini dieciotto, calcolato a carlini ventiquattro il tumolo, secondo la Fondiaria, e li carlini dieci, e mezzo dovuti in danaro, che in tutto sono carlini ventotto, e grana cinque, e depurati del quinto rimangono soli annui carlini ventidue, e grana otto, vengono a rimanere di rendita netta a favore del Donatario annui Docati Sessantacinque, e grana dodici, che sono sufficienti per pagare sopra di essi il peso fondiario, ed averne più che annui Docati Cinquanta netti a tenore del citato Concordato…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 13.4.1829). “… quale Beneficio ha la dotazione di annui tumoli otto grano bianco, da’ quali tolto il quinto per ragion del Contributo Fondiario, restano netti Tumoli Sei, ottavi tre, un Sedicesimo, e un trentaduesimo circa di tumolo, giusta la valutazione data dalla legge della Fondiaria istessa, importano Docati Quattordeci, e grana Ventitrè…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 20.2.1830). “… Il sudetto Signor Brancia, essendo Debitore del costituto Signor Cipriani accettante di un annuo Cenzo Bullale di Docati Due, e grana settanta depurati di Decimo, risultanti da una Scrittura Sinallagmatica del dì venti Settembre mille ottocento trenta…, che qui originalmente s’inserisce, e volendo il medesimo Signor Brancia esentarsi dall’obbligazione di pagare il sudetto Canone, divenne oggi in forza del presente atto, mercé una bonaria convenzione avuta, di cedere in pagamento, ed in soddisfazione a beneficio del Creditore Signor Don Carlo Cipriani accettante, tanto del surriferito Cenzo Bullale, che del suo corrispondente Capitale in docati Cinquanta, altri due annui Canoni enfiteutici perpetui depurati di quinto…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 6.2.1832). “… Ed il detto Domenico Romano si è obbligato, e si obbliga di pagare alla detta Signora Prestia, suoi Eredi, e Successori, l’annuo Canone Enfiteutico Perpetuo di Carlini Venti in ogni primo giorno del mese di Agosto di ciascuno de’ Successivi anni, incominciando il primo pagamento in Agosto Mille ottocento trentasei, e così continuare in seguito, quali Carlini Venti sono netti, e già depurati del quinto legale, perché da Venticinque Carlini ch’era fissato, il detto annuo Canone è stato così ridotto alla detta prestazione di Carlini Venti…”
(Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 1.9.1835).