De facie ad faciem
A faccia a faccia, direttamente, senza intermediarii, né procuratori. All’istrumento facciale si faceva ricorso, solitamente, allorché si doveva rinnovare un istrumento rogato da lungo tempo, o nel quale era cambiato almeno uno dei contraenti. “… Con patto che, venendo a morte, quod absit, il detto Don Giacomo Mottola pria che pagato avesse per intero il surriferito prezzo, siano tenuti i di lui Eredi, a magior cautela della Cassa Sagra, fra un mese a die mortis, e li nuovi Possessori quocumque titulo di essi fondi, fra un mese a die captae possessionis, ratificare il presente Istrumento, et proprio nomine, ac de facie ad faciem obligarsi colla detta Cassa Sagra al pagamento della mentovata somma, in tutto, o in parte, siccome resterà dovendo, ed alla corrisponsione del suo interusorio…” (Nr Giovanni Antonio Ammirà di Monteleone, 27.7.1789). “… Pella dovuta pronta contribuzione annuale delli descritti censi essendo stati essi costituiti debitori richiesti dal sudetto Signor Ufficiale Commessario ad obbligarsino da faccia a faccia, conosciuta la loro ragionevole e giusta la dimanda, volentieri ne sono condiscesi…” (Nr Michelangelo Massara, 20.2.1788). Vedasi istrumento facciale.