Decreto d’expedit/ decretum expedientiae

 

Decreto dell’opportunità, utilità, vantaggio di un determinato atto (“expedit”sta, infatti, per “conviene, giova, è utile”).

Decreto emesso da una qualsiasi Corte, nel quale si attesta che un determinato atto è opportuno, utile, vantaggioso, cioè, expedit, a colui  per il quale ne è stata fatta richiesta, e, in quanto tale, può, o deve essere effettuato.  “… E come che l’intiera metà della Terra sudetta è dotale delli riferiti Conjugi, perciò per questa sudetta parte dotale averne, come dicono||, ottenuto il necessario Regio assenso, e per l’altra parte|| essersi spedito, per ogni buona cautela||, Decreto di expedit, servatis servandis, dalla Corte Capitaneale di detta Terra di San Caloggero, e detto Regio assenso, e la copia di detto decreto di expedit, un’assieme con detta Procura, qui vengono annessi||…”  (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 18.6.1780).