Cum constitutione precarii (cum constituto precario) et potestate capiendi in forma propria auctoritate

 

Con la costituzione del possesso precario, vale a dire provvisorio e revocabile, in una delle parti, e con la corrispondente potestà di impossessarsi di un bene con piena efficacia giuridica e in forma legalmente valida, soltanto per propria autorità, nell’altra.