Costituzione “Sancimus”

 

Costituzione del Regno di Napoli, mediante la quale il proprietario confinante del fondo venduto, o concesso in enfiteusi, poteva chiedere di acquistare, o di avere in enfiteusi il fondo stesso, alle stesse condizioni alle quali lo aveva ottenuto l’acquirente, o l’enfiteuta. Vedasi diritto di congruo. “… Ma perché di tal censuazione, e vendita come sopra||, non fu cerziorato, come doveasi, né giudicialmente, né estragiudicialmente detto Signor Prestia qual limito alla Terra sudetta, però, in virtù della nota Costituzione Sancimus di questo Regno volendo lo stesso Signor Don Domenico Antonio Prestia aver la prelazione su detto fondo tra il legitimo tempo||, ne fece la richiesta ad esso di Brosi, con essersi esibito pronto ad avere il fondo anzi detto per l’accennato annuo canone enfiteutico perpetuo di tumoli tre, stuppelli due, e terzi due di stuppello di grano come sopra||, ed alla colma||, da pagarsi in ogni anno nel mese di Agosto in perpetuum, et in futurum, ac Mundo durante|| a detto Signor Lo Torto, suoi Eredi, e Successori||, e di pagare in questo medesimo atto esso Signor Prestia a se medesimo di Brosi detti ducati cinquanta…”  (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 11.5.1782).