Cappellania ecclesiastica/ cappellania laica, o profana

 

Fondazione pia, le cui rendite sono destinate ad atti di culto (in particolare alla celebrazione di messe) e al sostentamento del titolare addetto a tale servizio, che ha il titolo di cappellano. Se eretta dalla competente autorità ecclesiastica, che ne amministra i beni, si dice cappellania ecclesiastica; se fondata da laici, cappellania laicale. L’attuale legislazione italiana riconosce soltanto le cappellanie ecclesiastiche. “… Item detta Donna Casandra testatrice  Vuole, Ordina, e Comanda che li sopradetti Suoi figli, et heredi, secuta sarà la sua Morte, habbiano, e debbiano d’erigere, e fondare Uno Jure Patronato, seu Cappellania profana, a differenza delli beneficij Ecclesiastici, sotto titulo di San Giuseppe, nall’Altare della Chiesa di San Giuseppe, posta in questa Città, quale Jure Patronato, seu Cappellania, habbia d’essere in perpetuum con peso di due messe la Settimana, una da celebrarsi nell’altare della Congregazione di questa Città in giorno di Venerdì, o Sabato, e l’altra nell’altare della Chiesa di San Giuseppe, posta in questa Città, di giorno festivo, cioè per ogni festa, e lascia per dote di questo Jus Patronato, sua Cappellania profana, Docati quattro Cento, cioè Docati due Cento di Capitale con il suo Annuo Censo, che deve conseguire dall’heredi del quondam Don Mauritio Barone di questa Città, come per Istrumento, allo quale||, e l’altri Docati due Cento l’habbiano da pagare li sopradetti miei heredi, cioè Cento per Uno, in denari Contanti, con ponerli in Compra d’Annui Censi, o assignarli tanti beni Stabili a loro electione, con obligho, però, che il Jus presentandi, e nominandi l’habbiano d’havere li sopradetti miei heredi Universali, ut supra Intituiti, in perpetuum, et in futurum, quattro anni per uno, con peso, però, che detto futuro Cappellano suo beneficiato habbia peso di celebrare, o far celebrare dette messe due la Settimana nelli sopradetti Altari del modo di sopra stanno disposti et ordinati, et anche habbia peso di recitare ogni Giorno l’Officio delli Morti con il Notturno del Giorno che corre, e il giorno della Commemorazione de’ Defonti habbia a dire, seu recitare l’Officio Intiero delli Morti, e questo l’habbia d’osservare in perpetuum et in futurum||. E voglio che detti miei heredi, per far spedire le Bolle di detto Jure Patronato, seu Beneficio profano, non habbiano da intricare il Vescovo, né si possa Ingerire il Nuntio, ma detto Jure Patronato l’habbiano d’erigere e fondare per Atto publico, senza Licenza di Monsignor Illustrissimo di questa Città, né d’altra persona Ecclesiastica, e detta Nomina si faccia senz’altro Atto, e saputa di Corte Vescovale, o d’altro Tribunale, ma lo possano li sopradetti miei heredi, e loro heredi, nominare in virtù de publico Actu, in exequutione del quale s’intenda il Nominato statim instituito in detta Cappellania, et immesso nel posesso, senza che ci fosse bisogno di speditione di Bolle, mentre detta Donna Casandra testatrice, e fundatrice intende che in detta Cappellania non si possa intromettere né il Vescovo ordinario del Luogo, né la Santa Sede Apostolica, né qualsivoglia persona, ma la Collatione dependa Super tutto da quelli che hauranno il Jus di nominare il Cappellano, e che detta Cappellnia s’intenda fundata senza assenso Vescovale, o di Roma, quale Jus Patronato, seu Cappellania profana vuole essa Testatrice che la possa ottenere qualsivoglia persona, anco che fosse Clerico Cognogato, e questa dice essere sua ultima Volontà e vuole che s’osservi in perpetuum, et in futurum||…” (Nr Flaminio Meleghaudi di Tropea, 21.10.1708, folio 88 a fronte).