Beneficio di escussione
Eccezione, mediante la quale il fideiussore convenuto in giudizio può respingere temporaneamente il creditore, chiedendo che questi chiami prima in giudizio il debitore principale. “… renunciando per anco al beneficio di divisione e discussione, da me cerziorati al lor tenore, tanto più che per detta esigenza pure erano obligati in solidum||…” (Nr Domenico Barbuto di Garavati, 3.9.1774). “… senza beneficio di divisione, né di discussione del principale debitore…” (Nr Antonio Pistone di Ionadi, 30.5.1780).