Assegnazione del letto in caso di dissoluzione del matrimonio senza figli legittimi e naturali

 

In mancanza di diversa convenzione, il letto matrimoniale, in caso di dissoluzione del matrimonio per morte della sposa, spettava allo sposo. “… Et versa vice in casu obitus (quod absit) la detta Paula prima di detto Giovanni Andrea, lo detto Giovanni Andrea s’habbia da lucrare uno delli migliori letti che vi sarà delli predetti beni mobili ut supra promessi in dote…”  (Notaro apostolico Marco Antonio Maria Ionadi, in Nr Marcello Sica di Amantea, abitante a Monteleone, 4.7.1655). “…Item cum pacto, e Condizione espressa che, premorendo detta Donna Diana Morone a detto futuro Sposo, non debba detto Sposo lucrare Letto, ed e contra, premorendo detto Don Francesco Taccone a detta futura Sposa, la medesima non debba lucrare Dodario, quia sic ex pacto||…” (Nr Marco Antonio Catalano di Mileto, 19.6.1752, folio 45 a fronte).