Arresto personale convenzionale/ arresto personale convenuto
Arresto personale da eseguirsi, naturalmente in caso d’inadempimento, non già per effetto di una disposizione di legge, ma bensì per effetto di una convenzione intervenuta tra le parti, a norma dell’articolo mille novecento trentadue e seguenti del Codice Civile borbonico. “… Li sudetti Giuseppe Iamundo, e Giuseppe Pellicani in forza del presente atto si obbligarono, cioè il primo senza arresto personale, ed il secondo coll’arresto personale, al quale volontariamente si sottomise, di pagare per tutto Agosto del corrente anno Mille ottocento ventinove a favore del costituito Signor Don Cesare Brancia accettante, cioè il primo Iamundo la Somma di docati Centoventi, e grana ventidue, ed il secondo la Somma di Docati centoventicinque, e grana cinquanta, e ciò senza obbligazione solidale, ma ognuno per la Sua rispettiva Somma…” (Nr Francescantonio Corso di Nicotera, 6.7.1829). “… Finalmente per l’esatta osservanza di quanto di sopra si è detto, i costituti Grillo, Petrolo Padre, e Figlio, Scordamaglia, e Lisotto, in ogni caso di non adempimento, si assoggettano all’arresto personale delle di loro persone, ai termini dell’articolo mille novecento trentadue Leggi Civili, e seguenti articoli…” (Nr Pasquale Lombardi del fu Vincenzo di Mileto, 3.9.1836).