Antefato/ dodario

 

 Consisteva in una somma di denaro una tantum, o in un vitalizio che gli eredi del defunto dovevano corrispondere alla vedova, in proporzione alla dote, se nei capitoli matrimoniali non veniva stabilito diversamente; al marito, invece, in caso di decesso della moglie, spettava, sempre se non diversamente stabilito nei capitoli matrimoniali, il letto coniugale (Vedasi letto). “… non intendendo di gravar ad altro essa Signora Grazia presente al detto Signor Filippo suo Figlio, senonché in docati cento annui vita durante d’essa medema tantum, quali gli Li debbia puntualmente corrispondere, o chi per esso||, ogn’anno ab hodie||, delli quali docati cento essa Signora Grazia presente intende che solamente gli debbia corrispondere detto Signor Filippo suo figlio docati cinquanta ogn’anno in virtù della presente donazione fattali, e l’altri docati cinquanta de carolenis|| annui, vuole, ed intende con giuramento coram Nobis|| che gli Li debbia corrispondere per il dodario spettante ad essa Signora Grazia presente per la morte del predetto quondam Signor Francesco Taccone suo Marito…” (Nr Ignazio Perna di Monteleone, 7.4.1708). “… ed all’incontro per parte di detta Signora Donna Maddalena s’asseriva il contrario, e si pretendeva ancora il dodario, seu antefato in somma di docati cinquecento promesso nelli Capitoli matrimoniali,l’alimenti infra annum luctus colle vesti lugubri…”  (Nr Nicola Lo Schiavo di Monteleone, 28.7.1739).  “… Come ancora dovessero, in Caso resterà vedova detta Signora Donna Lucrezia, assegnare alla medema l’antefato, seu dodario, che de jure le spetta a proporzione di detta quantità di Dote, con ipotegare detti Signori di Corsi una simul, et in solidum generalmente tutti j di loro beni, e Specialmente un Giardino, sito nel Territorio di Motta Filocastro, in loco detto S. Anagli, di tumolate diece in circa, e le terre poste in detto Territorio in loco detto Martà, assieme col Molino ivi esistente, di modo che la Specialità non deroghi la generalità, nec e conta, e detta obligazione, ed ippotegha dovessero farla detti Signori di Corsi nel modo sudetto, tanto per rispetto alla Costituzione dell’antefato, quanto per la restituzione di detta Dote…” (Nr Domenico Pellicari di Nicotera, 28.10.1747).